RCA: copertura assicurativa su strade ad uso pubblico ed aree ad esse equiparate

In ipotesi di esercizio di azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, in relazione al concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria, il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone. Di conseguenza, almeno per l’assicurato-danneggiante la scopertura assicurativa per la r.c.a. riguarda in via esclusiva il caso in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.12.2021, n. 40607

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