L’omessa indicazione nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante strumenti di rilevazione a distanza, della presenza di cartelli di segnalazione dell’apparecchio non è causa di nullità del verbale, in assenza di una norma che ne imponga l’annotazione. Pertanto, una volta escluso che tale mancanza determini la nullità del verbale, l’effettiva presenza dei cartelli segnalatori, se oggetto di contestazione da parte dell’opponente, è suscettibile di essere provata in giudizio dall’Amministrazione.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2021, n. 437
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