Cartella di pagamento: termini per opposizione ex art. 615 c.p.c.

In presenza di opposizione in appello volta a fare accertare l’inesistenza del credito e la conseguente illegittimità della cartella opposta, rientrante nell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. – in quanto volta a far valere motivi di inesistenza del credito sopravvenuti all’inizio dell’esecuzione – l’appello appare tardivo qualora la notifica dell’atto sia avvenuta oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza normativamente previsto e non applicandosi all’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. la sospensione feriale dei termini (fattispecie in tema di opposizione avverso la cartella esattoriale in materia di circolazione stradale).

Tribunale di Roma, sentenza del 6.10.2021, n. 15521

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