La sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell’installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto.
Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza del 24.11.2021, n. 36412
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