Essendo il dispositivo cosa diversa dalla sentenza (che è composta anche dalla motivazione) come del resto espressamente previsto dallo stesso art. 429 c.p.c., il termine per impugnare decorre soltanto dal deposito della motivazione (cioè dalla pubblicazione della sentenza e non del solo dispositivo; fattispecie in tema di opposizione a verbali di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 7, c.d.s., in tema di superamento del limite massimo di velocità, mediante autovelox).
Tribunale di Milano, sentenza del 5.10.2021, n. 8027
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