Invalidità permanente pari al 9% conseguente a sinistro stradale: inapplicabilità delle tabelle dell’Osservatorio di Milano

Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il giudice è tenuto ad applicare la tabella prevista dalla legge (D.lgs. n. 209/2005) e non quella elaborata dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la decisione del giudice di merito il quale, in relazione ad una invalidità permanente pari al 9% conseguente ad un sinistro stradale, aveva applicato la tabella dell’Osservatorio presso il Tribunale di Milano).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.12.2021, n. 41802

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