In materia di responsabilità da cose in custodi, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi: il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima (nel caso di specie, la ricorrente lamentava la mancata installazione di un guard rail come misura di salvaguardia nei pressi di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche posizionato in posizione parallela a ridosso del lato destro della carreggiata della strada dove si era verificato il sinistro; i giudici di legittimità, confermando quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, attese le condizioni oggettive del tratto di strada in cui aveva avuto luogo l’incidente, hanno negato la sussistenza di uno specifico obbligo dell’ANAS di installare un guard rail, affermandol’esclusiva colpa della stessa ricorrente nella causazione del sinistro).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.12.2021, n. 41408
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