Quando il veicolo implicato nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato, questi può sempre avvalersi, onde giovare di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, in considerazione del fatto che detta disposizione esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito; con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario. Inoltre, in ipotesi di richiesta di risarcimento danni proposta dal trasportato che abbia subito lesioni, la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all’interrogatorio formale non esonerano l’attore dall’onere di provare la fondatezza della propria domanda né gli permettono, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, di ritenere provati i propri assunti.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.12.2021, n. 40558
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