Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento.
Il testimone può in determinati casi anche esprimere giudizi, quando si tratti di “apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico”. Ciò posto, riferire se una buca sia visibile o non visibile costituisce, per l’appunto, né un’interpretazione soggettiva, né un apprezzamento tecnico o giuridico, ma esprime un “convincimento derivato al testimone per sua stessa percezione”, secondo quanto stabilito da questa Corte nelle decisioni sopra ricordate. Naturalmente resterà sempre ferma la possibilità per il Giudice, all’esito della prova, di reputarne irrilevante il contenuto, quando la deposizione testimoniale non abbia saputo indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e tra formarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto. Questo, però, ex post, dopo avere raccolto la deposizione, e non già ex ante, in sede di valutazione dell’ammissibilità della prova. Al testimone dunque, potrà sempre chiedersi se sia vero che una buca sulla strada non era visibile, salvo escludere la rilevanza della prova se questi, ad esempio, rispondesse che la buca non era visibile perché “così mi è parso”.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2021, n. 35146
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