In materia di surrogazione dell’assicuratore al danneggiato, il principio fissato dall’art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennitĂ , subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilitĂ – i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie l’INAIL) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontĂ di esercitare il diritto di surroga. Ciò posto, non può dubitarsi della configurabilitĂ del diritto dell’assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione (rileva al riguardo il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142).
Tribunale di Milano, sentenza del 30.7.2021, n. 6596
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