È illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida disposto in via automatica sulla base del solo presupposto dell’esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell’ art. 120 Cod. Strada, così come risultanti dal collegamento per via telematica tra i sistemi informativi degli uffici del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Amministrazione dei Trasporti deve infatti verificare anzitutto se eventuali sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, contemplati all’art. 120, co.1, del codice della strada, siano state emesse o meno, e divenute irrevocabili, non oltre i tre anni antecedenti al provvedimento di diniego o revoca della patente in corso di adozione.
Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 6.12.2021, n. 12556
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