Alcool e stupefacenti: competenza per la sospensione o revoca della patente

È fondato l’appello avverso l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida adottato a seguito di contestazione per aver guidato in stato di alterazione da alcool e stupefacenti, in caso di annullamento disposto sulla considerazione per cui la Motorizzazione civile non ha la competenza ad adottare il detto provvedimento (in quanto, ai sensi dell’art. 128 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nelle ipotesi di cui dagli articoli 186 e 187 C.d.S. sarebbe competente solo il Prefetto). Difatti, alla stregua della corretta lettura del citato art. 128, nei casi previsti dagli artt. 186 e 187, sussiste la competenza alternativa della Motorizzazione o del Prefetto.

Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza del 19.11.2021, n. 7743

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