Circa l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., in ordine alla qualificazione del controllo cui è tenuto l’ente pubblico sulle strade va confermata che va eliminata la distinzione tra strade “ampie” e strade di dimensione più ridotta, dovendosi affermare che la responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità. Il Giudice di merito è quindi tenuto, in definitiva, ad operare una valutazione del caso concreto, dovendo valutare le condizioni della strada, le segnalazioni di allerta, l’affidamento che sulle strade effettuano gli utenti.
NDR: in argomento Cass. 24793/2013.
Tribunale di Foggia, sentenza del 27.7.2021, n. 1908
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