La gravità della violazione del primo conducente, e l’assenza di elementi da cui desumere, anche in via presuntiva, una guida imprudente da parte dell’altro, consente di superare la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. Ed infatti la repentina manovra del primo, con invasione della corsia opposta di marcia e improvvisa ostruzione della traiettoria del secondo (fattispecie di inversione di marcia vietata in presenza di striscia continua longitudinale) è condotta che assume rilievo eziologico assorbente ed esclusivo nella causazione del sinistro e del danno, relegando all’irrilevanza causale la condotta di guida delle secondo.
NDR: in argomento Cass. 19115/2020.
Tribunale di Milano, sentenza del 21.7.2021, n. 6352
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