In mancanza di una collisione, il danneggiato ha l’onere di fornire una prova rigorosa non solo della presenza sui luoghi di un’auto pirata ma anche della specifica condotta tenuta da quest’ultima e del rapporto di causalità tra la medesima e l’evento. Infatti, se nell’ipotesi di scontro il nesso eziologico può considerarsi senz’altro provato, essendo insito nel fatto stesso dell’impatto tra due mezzi – sicchè una volta accertato lo scontro opera la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. – nel caso in cui questo sia mancato il danneggiato deve dimostrare in modo autonomo che il rapporto tra la manovra posta in essere dall’auto sconosciuta ed il sinistro non si pone in termini di mera occasionalità per modo che l’evento stesso appaia come una conseguenza, sia pure mediata e indiretta, della circolazione, considerata unicamente come fatto storico, ossia a prescindere da qualsiasi valutazione sul comportamento del conducente, richiesta ai fini della graduazione della colpa e della prova liberatoria della presunzione stessa.
Tribunale di Bari, sentenza del 16.7.2021, n. 2783
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