Per poter svolgere l’azione recuperatoria è necessario che la parte osservi, nel proporre l’opposizione, le stesse forme e modalità che avrebbe dovuto osservare svolgendo l’azione originaria e cioè il ricorso avverso il verbale di accertamento. Ciò indipendentemente da quanto eventualmente indicato nella stessa ingiunzione opposta che offre indicazioni solo con riguardo alla impugnazione della ingiunzione stessa per motivi propri e non anche all’eventuale azione recuperatoria scelta dall’opponente. E’ quindi necessario verificare che l’opposizione sia stata proposta nei trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione opposta con le forme proprie del ricorso ex art. 22 l. 689/81.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.7.2021, n. 6088
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