Deve anzitutto escludersi che la relazione di incidente stradale abbia efficacia fidefacente in ordine al fatto che il conducente procedesse “speditamente”, trattandosi di una valutazione del pubblico ufficiale, che non ha naturalmente assistito al fatto storico del sinistro (nel merito il giudice afferma che trattasi di una valutazione che non consente nemmeno di desumere, in via indiziaria, una effettiva velocità eccessiva e superiore al limite, in quanto l’avverbio “speditamente” denota sì un incedere svelto ma non implica una valutazione di straordinaria e particolarmente elevata velocità; il Giudice conclude nel senso che l’intero compendio istruttorio, in ogni caso, consente di escludere, con sufficiente ragionevolezza, che il conducente procedesse a velocità superiore al consentito di 50 km/h).
NDR: in tal senso Cass. 15108/2010 e 9919/2006.
Tribunale di Milano, sentenza del 9.7.2021, n. 6039
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