Posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tutti i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali… restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento”, va affermato quanto segue. Trattandosi nella specie di cartelle relative a debiti relativi a sanzioni per violazioni al Codice della Strada va ricordato come la cognizione dell’opposizione all’esecuzione forzata, concernente un credito non tributario derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proposta a seguito della richiesta, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di iscrizione ipotecaria, è attribuita dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 all’autorità giudiziaria ordinaria, mentre per l’omesso versamento di contributi previdenziali, in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall’INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si realizza nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l’opposizione sia proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta – in forza del rinvio operato dall’art. 618-bis c.p.c., comma 1, alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro – al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente ex art. 44 c.p.c., comma 3, intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
NDR: in argomento (Cass. n. 26835 del 2014)” (Cass. n. 22730 del 2012).
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 14.7.2021, n. 20008
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