I giudici di legittimità hanno dichiarato legittimo il mancato accoglimento della domanda di risarcimento fondata sulla dichiarazione dell’unico teste non considerata attendibile atteso che questi, sebbene avesse dichiarato nella sua deposizione resa per iscritto – tre mesi dopo l’accaduto – di essere stato presente sul luogo del sinistro, non era stato identificato sul luogo del sinistro stradale e nell’immediatezza del fatto dai Carabinieri intervenuti.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza dell’11.11.2021, n. 33357
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