Con specifico riferimento all’ipotesi di domanda di risarcimento del danno in forma specifica subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, il giudice può fare ricorso al potere riconosciutogli dall’art. 2058, comma 2, c.c. e non accoglierla, condannando il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (nel caso di specie l’appellante si duole che il primo giudice abbia fatto ricorso alla sostituzione della domanda di risarcimento in forma specifica con il risarcimento per equivalente; la decisione impugnata è invece pienamente condivisibile in quanto, alla luce del principio sopra riportato, il giudice di pace ha correttamente ritenuto di fare ricorso a quanto consentito dall’art.2058 comma 2 c.c. dopo aver considerato che il costo complessivo richiesto per la riparazione del veicolo è notevolmente superiore – di oltre il doppio – al valore di mercato del veicolo ante sinistro, facendo corretta applicazione della previsione normativa e dei consolidati richiamati principi giurisprudenziali in materia).
NDR: in senso conforme Cass. n. 21012 del 12/10/2010 e n. 2402 del 04/03/1998.
Tribunale di Milano, sentenza del 29.6.2021, n. 5579
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