Tamponamento a catena di veicoli in movimento

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, e quindi con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna – l’art. 2054 c.c. con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l’autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni; nel caso, invece, di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna.

NDR: in tal senso Cass. 15788/2018, 4021/2013 e 18234/2008.

Tribunale di Milano, sentenza del 7.6.2021, n. 4826

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