In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Analoghi principi valgono per l’ipotesi di cui all’art. 141 Cod. Ass.. Né può obiettarsi che la predetta questione possa imporre, dopo il suo rilievo officioso, l’assegnazione alle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. di un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa, atteso che trattasi di questione di puro diritto, rispetto alla quale nulla le parti potrebbero aggiungere per contribuire ad inquadrarla nel contesto dei fatti per cui è causa o dello svolgimento del giudizio. Ne consegue che in questa sede di appello deve trovare applicazione l’art. 354 c.p.c., sicché, previa dichiarazione della nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c., 149 e 141 Cod. Ass., la causa deve essere rimessa al primo giudice (assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione).
Tribunale di Milano, sentenza del 28.6.2021, n. 5556
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