In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il condannato non è tenuto ad avviare di propria iniziativa il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l’ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l’interessato deve presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 3.11.2021, n. 39330
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