Circolazione senza copertura assicurativa

In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal 2° comma dell’art. 193, comma II, C.d.S. – circolazione senza la copertura dell’assicurazione – ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2021, n. 32191

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