Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che pone in essere un comportamento imprevedibile o disattento rispetto a ciò che sarebbe chiesto secondo ordinaria diligenza o che non coglie eventuali segnali di pericolo o allerta, integra il caso fortuito.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.7.2021, n. 18797
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