Autocarro in seconda fila e investimento di pedone fuori dalle strisce

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Nella specie è lo stesso attore ad ammettere non solo di aver attraversato la carreggiata senza servirsi dell’attraversamento pedonale esistente a meno di 100 metri, per il che è stato sanzionato ai sensi dell’art. 190 C.d.S., ma anche di aver attraversato in maniera del tutto imprudente e repentina, senza disporre della necessaria visuale nel senso di marcia da cui sopraggiungeva il motociclo, in quanto occultata da un autocarro fermo in seconda fila; ciò di per sé vale ad escludere la responsabilità del conducente per non aver evitato la condotta invisibile, prima che imprevedibile, dell’attore, tenuto anche conto che non vi sono evidenze, né sono state comminate sanzioni al riguardo, di una eventuale velocità non commisurata allo stato dei luoghi tenuta dal motociclo; anzi, vi sono evidenze contrarie, se è vero come è vero che il motociclo investitore, come rilevato dagli agenti intervenuti, non presentava alcun danno visibile, avendo il conducente peraltro dichiarato di essere riuscito a tenersi in equilibrio senza cadere e senza riportare danni né al veicolo né alla sua persona.

NDR: in senso conforme Cass. n. 4551/2017.

Tribunale di Milano, sentenza del 16.6.2021, n. 5158

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