Lesioni colpose gravissime e prescrizione

Non trova applicazione il termine biennale di prescrizione di cui all’articolo 2947 comma 2 c.c. dettato in tema di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, in considerazione del fatto che trova applicazione il più lungo termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 comma 3 c.c., avuto riguardo al fatto che l’incidente stradale integra gli estremi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di lesioni colpose gravissime. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, inoltre, il più lungo termine previsto dall’art. 2947 comma 3 c.c. è applicabile indistintamente a tutti i soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (caso in cui il sinistro stradale dedotto integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni gravissime, tenuto conto della subita amputazione dell’arto superiore e legittima il ristoro del danno morale nei termini di cui sopra).

Tribunale di Roma, sentenza del 15.6.2021, n. 10459

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