In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchĂ© è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
NDR: in tal senso Cass. 1884/2016 e 21259/2016.
Tribunale di Bari, sentenza del 14.6.2021, n. 2292
…omissis…
Le somme in esame, pure computate nella cartella in esame, rinvengono il loro addentellato normativo nell’art. 27 della l. 689 del 1981, disposizione che prevede, una volta scaduto il termine per il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, che l’ente impositore proceda alla riscossione coattiva del credito; con la precisazione, al successivo comma VI, che “salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore”.
Dall’esame della cartella impugnata è agevolmente evincibile che il ruolo è stato reso esecutivo il 15/4/2011 e che l’esigibilità della sanzione è senza dubbio riconducibile alla pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace. In relazione a siffatte risultanze probatorie è pienamente giustificata l’applicazione di un decimo di maggiorazione sull’importo delle sanzioni riferita ai due semestri precedenti l’iscrizione a ruolo, come di fatto risulta essere stata operata dall’ente impositore.
Quanto alla legittimitĂ in astratto di tali somme, l’orientamento interpretativo valorizzato dall’opposta e dal giudice di pace si fonda sulla previsione dell’art. 203, co. III, del d.lgs. 285/1992, in forza della quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metĂ del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”; tanto in ragione della formulazione letterale che limiterebbe l’efficacia del titolo esecutivo alla sanzione amministrativa (alla metĂ del massimo di quella edittale) e alle spese del procedimento.
Tuttavia, la norma deve necessariamente coordinarsi con la successiva previsione dell’art. 206 cod. strada “riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, il quale stabilisce, altresì, che “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In forza di tale richiamo alla disciplina generale dell’art. 27 della l. 689/1981, dunque, anche al comma VI, il legislatore ha inteso precisare che la somma dovuta (a titolo di sanzione), nel caso di ritardato pagamento, è da ritenersi inclusiva anche della maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo. Trattasi di previsione legale che rende, oltretutto, liquida ed agevolmente determinabile la pretesa impositiva iscritta a ruolo e contestata con la cartella esattoriale.
L’indirizzo interpretativo favorevole a ritenere la legittimitĂ dell’applicazione delle maggiorazioni ex art. 27, co. VI, della l. 689/1981 ha ricevuto, piĂą di recente, anche l’avallo della Suprema Corte di Cassazione che, con la decisione n. 1884 del 01/02/2016 (a cui è seguita anche la n. 21259/2016), ha chiarito che “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchĂ© è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.
I profili di impugnazione appena esaminati evidenziano anche la necessitĂ della partecipazione al giudizio del concessionario incaricato della riscossione.
Quanto, invece, ai vizi di merito dell’impugnativa, senz’altro legittima risulta l’iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella di pagamento effettuate in relazione al debito discendente dalla sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 6509/2010, che ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. omissis per la violazione dell’art. 158, co. 2/E, del codice della strada. Il credito dell’ente impositore derivante dal suddetto titolo esecutivo giudiziale – che conferma l’importo della sanzione inflitta in via amministrativa – è immediatamente esigibile, nonostante la proposizione dell’appello, in assenza di dimostrazione dell’avvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure ai sensi dell’art. 283 c.p.c. Quanto, invece, al credito residuo vantato dal Comune di Bari sulla scorta della sentenza n. 8259/2009, la previsione di cui all’art. 203, co. III, alla stregua del quale “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metĂ del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” non risulta applicabile alla fattispecie. Infatti, il titolo giudiziale posto a base della cartella opposta ha rideterminato quantitativamente la pretesa sanzionatoria in capo al Comune di Bari, riducendola in applicazione dell’art. 11 della l. 689/1981; sicchĂ© è a detto titolo esecutivo che occorre fare riferimento al fine di individuare il rapporto debito/credito e l’eventuale sussistenza di una posta di credito non ancora soddisfatta. Infatti, la sentenza del Giudice di Pace di Bari, deve considerarsi sostitutiva del verbale di accertamento di accertamento originario.
D’altronde, l’art. 204 bis, co. 5 e 6, del codice della strada, ratione temporis applicabile alla fattispecie e fino al 5 ottobre 2011, prevedono rispettivamente che “in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate” e che “la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace”.
Pertanto, a fronte del documentato pagamento dell’importo stabilito giudizialmente a titolo di sanzione amministrativa dalla sentenza del Giudice di Pace di Bari omissis, a mezzo di bollettino postale del 18/12/2009 (antecedentemente quindi rispetto all’iscrizione a ruolo), la pretesa impositiva esattoriale risulta illegittima.
Per detto residuo importo la cartella di pagamento va annullata, in accoglimento parziale dell’odierno gravame.
A fronte dell’accoglimento parziale dell’appello, ma al contempo della soccombenza della parte appellante in relazione alla posta creditoria di maggiore importo, oltretutto, si apprezzano motivi di soccombenza reciproca che giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari omissis accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bari omissis, annulla cartella esattoriale omissis, confermandola per il resto. Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.