Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (incombeva pertanto su parte attrice provare di aver subito un profondo turbamento d’animo e una sofferenza tali da giustificare il preteso danno subito a seguito della morte causata dal sinistro; tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto).
NDR: in tal senso Cass. 17/01/2013, n. 1025.
Tribunale di Roma, sentenza del 14.6.2021, n. 10377
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