Non si applica l’obbligo di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità, in quanto essa è obbligatoria soltanto per le cause di “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” (art. 3 comma 1 d.l. 132/2014), qualora l’azione di parte attrice attenga al risarcimento del danno asseritamente cagionato da circolazione non di veicoli ma di pedone (nel caso di specie, oggetto del procedimento è, infatti, la domanda risarcitoria formulata da conducente e proprietario di un motoveicolo nei confronti di un pedone per i danni asseritamente cagionati dal fatto illecito di costui).
Tribunale di Milano, sentenza del 8.6.2021, n. 4872
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