Evento imprevisto ed imprevedibile: esclusa la responsabilità del custode

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell’ordinaria serie causale che prende le mosse dall’esistenza della cosa custodita, eventi che devono essere non conoscibili né eliminabili con immediatezza. Il caso fortuito, ove ricorrente, spezza gli effetti giuridici della serie causale ordinaria, rappresentando un quid che esorbita dall’attività custodiale, ovvero dall’area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare. La responsabilità del custode è, quindi, esclusa nel caso in cui il custode non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire a eliminare l’imprevisto/imprevedibile (nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all’ente proprietario e gestore della strada – nello specifico, il Comune – per i danni patiti dal conducente di un veicolo che impattava contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.10.2021, n. 27527

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