Il giudizio di opposizione avverso intimazione di pagamento (opposizione in funzione recuperatoria nel caso che ci occupa, avendo l’opponente lamentato la mancata notifica delle cartelle esattoriali e dei verbali di accertamento di violazione sottesi alla intimazione suddetta), instaurato successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, è assoggettato al rito del lavoro, sicchè l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima, giacchè non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4 comma 5 del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello.
NDR: in tal senso Cass. 19298/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 4.6.2021, n. 4778
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