Con riferimento all’applicazione delle sanzioni aggiuntive a titolo di maggiorazione ex art. 27 della L. 689/81 (caso di procedura coattiva di riscossione sulla base dei verbali di accertamento di infrazione divenuti titoli-esecutivi a seguito di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, applicando in virtù del richiamo all’art. 27 della L. 681/1981 contenuto nell’art. 206 C.d.S., anche le sanzioni aggiuntive dovute nella misura prevista dal citato art. 27), va precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal successivo art. 206, che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio all’art. 27 della legge n. 689 del 1981, le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale. Pertanto, si ritiene ormai incontrovertibile l’applicabilità di tali maggiorazioni anche alle sanzioni irrogate per la violazione del C.d.S.
NDR: in argomento Cass. 23631/2006 e 17901/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 1.6.2021, n. 4749
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