Qualora prima dell’instaurazione del giudizio di merito del procedimento di opposizione esecutiva sia intervenuta la sentenza che abbia dichiarato l’illegittimità della cartella esattoriale (recante crediti a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada), va accertata e dichiarata l’illegittimità dell’esecuzione esattoriale (intrapresa con atto di pignoramento ex art. 72 bis, d.P.R. n. 602/73), in termini di sopravvenuta inesistenza del diritto di agire in executivis, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c.
Tribunale di Roma, sentenza del 1.6.2021, n. 9613
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