Va confermato che anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all’esistenza, di tale diritto (nella specie, però, il convento non ha mai riconosciuto in alcuna fase della gestione del sinistro la propria responsabilità, tanto da non essersi mai preoccupato di intavolare una trattativa finalizzata a trovare una sintesi sul quantum dei danni risarcibili).
NDR: in tal senso Cass. 4804/2007.
Tribunale di Lecce, sentenza del 31.5.2021, n. 1645
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