L’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto. Ciò posto, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 19 settembre 1992 n. 10762 (conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304) e alla seconda Cass. 3 settembre 2007 n. 18532 (conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480).
Tribunale di Lecce, sentenza del 26.5.2021, n. 1570
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