Il danneggiato di un sinistro stradale può cedere – non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo e del suo assicuratore della responsabilità civile al risarcimento dei danni del caso.
NDR: in tal senso Cass.11095/2009 e 21756/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 25.5.2021, n. 9121
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