Va affermato che ognuno dei soggetti coinvolti abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell’evento dannoso qualora l’automobilista abbia tenuto una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte all’attraversamento, sia pure irregolare, del pedone e quest’ultimo, per aver imprudentemente attraversato fuori dalle strisce pedonali presenti a breve distanza dal punto in cui fu effettuato l’attraversamento (nella specie, tenuto conto della natura delle norme da ciascuno violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro viene ascritta alla automobilista nella misura del 70% e al pedone nella misura del restante 30%).
Tribunale di Roma, sentenza del 24.5.2021, n. 8939
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