La mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77 co. 7 Reg. Es. c.d.s. – non determina l’illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare (fattispecie di accesso non autorizzato all’area ZTL).
NDR: in tal senso Cass. 12431/2010, 7709/2016.
Tribunale di Milano, sentenza del 19.5.2021, n. 4307
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