Sebbene il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto sia di un anno ex art. 2951 c.c., l’art. 2 del D.L. n. 82/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 27 maggio 1993, aveva introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito con L. n. 298/1974. In particolare, nei contratti già sottoposti al sistema delle c.d. “tariffe a forcella”, la suddetta prescrizione quinquennale trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all’autotrasportatore.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.09.2021, n. 24894
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