Presunzione di colpa concorrente e necessità della prova liberatoria

L’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell’altro, ove non sia stata da quest’ultimo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito: in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.

NDR: in argomento Cass. 477/2003, 5671/2000, 11610/1992 e 7479/2020.

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features