Va data continuità al principio per cui un veicolo, del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006.
NDR: in tal senso Cass. pen. 27/07/2011, n. 29973 e 02/10/2013, n. 40747; si veda altresì Cass. civ. 19/12/2019, n. 34034, secondo cui deve essere considerato “fuori uso”, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3 e art. 5, commi 8 e 9, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2006, un veicolo del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, a cura esclusiva del titolare, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, dovendo detto concessionario o gestore o titolare, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi allo stesso e procedere alla cancellazione dal PRA; all’esito, il titolare del centro di raccolta può procedere alla fase di “trattamento”.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.6.2021, n. 18000
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