Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all’art. 676 cod. proc. pen. che contiene un’elencazione tassativa delle altre competenze del giudice dell’esecuzione al quale non spetta l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all’erronea omissione soltanto con l’impugnazione della sentenza.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 20.09.2021, n. 34861
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