In tema di violazione delle misure di controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, par. 7, lett. a) del Reg. CEE n. 3821 del 1985 costituisce, ai fini dell’applicazione dell’art. 19 della L n. 727 del 1978 ed alla luce della sentenza n. 45 del 24 marzo 2021 della C.G.U.E., un’infrazione unica ed istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei fogli di registrazione prescritti dall’art. 15 cit., cui consegue l’applicazione di una sola sanzione.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.07.2021, n. 21626
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