La revoca della patente ha natura di sanzione amministrativa in senso stretto, trattandosi di misura avente finalità preventiva e non repressiva, e anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito di Corte cost. n. 88/2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione dell’art. 30, comma 4, L. n. 87/1953.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 23.09.2021, n. 35334
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