L’inadempimento dell’assicuratore della r.c.a. alle proprie obbligazioni si riconduce a due differenti forme di responsabilitĂ : la prima è quella da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, o c.d. “mala gestio” impropria, fondata sulla sua costituzione in mora ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento, per la quale risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessitĂ che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni; la seconda è quella per c.d. “mala gestio” propria, nei confronti dell’assicurato, per condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che espone l’assicurazione anche oltre il massimale, purchĂ© l’assicurato-danneggiante proponga specifica domanda. In particolare, per mala gestio impropria, in altre parole, si intende il colpevole ritardo del pagamento da parte dell’impresa assicuratrice nei confronti del danneggiato in fase stragiudiziale, ovvero il comportamento dilatorio e defatigante dell’assicuratore; il danno provocato dalla suddetta condotta risulta pari all’ammontare degli interessi legali dal giorno della mora e, se richiesto e provato, anche del maggior danno di cui all’art. 1224 II comma c.c..
NDR: in argomento Cass. 12895/2020 e 3014/2016.
Tribunale di Lecce, sentenza del 10.5.2021, n. 1375
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