L’art. 149 cod. strada stabilisce che, durante la marcia, i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono; al riguardo si afferma che l’avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
NDR: in tal senso Cass. 27134/2006 e 3282/2006.
Tribunale di Milano, sentenza del 7.5.2021, n. 3877
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno