In caso di micropermanenti in seguito a sinistro stradale deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che l’attore in riconvenzionale si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza).
NDR: in tal senso Cass. 5820/2019.
Tribunale di Lecce, sentenza del 3.5.2021, n. 1278
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