Va confermato il principio per cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. Ne consegue che in sede di appello deve trovare applicazione l’art. 354 c.p.c., sicché, previa dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado del Giudice di Pace per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 149 Cod. Ass, la causa deve essere rimessa al primo giudice. A tal fine deve essere assegnato alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione.
Tribunale di Milano, sentenza del 28.4.2021, n. 3537
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno