In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocitĂ , l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalitĂ con le quali tale taratura è stata effettuata (ciò posto, nella specie l’avvenuta omologazione del dispositivo utilizzato per la rilevazione, nonchĂ© la positiva certificazione ottenuta dalla p.a., risaltino espressamente attestate nel verbale di contestazione, sicchĂ© le relative notazioni appaiono dotate di efficacia probatoria assoluta sino a querela di falso. Pertanto, le generiche allegazioni in ordine alla violazione delle prescrizioni inerenti la concreta operativitĂ del dispositivo non appaiono meritevoli rilievo, atteso che l’opponente, gravato del relativo onere probatorio, non ha dimostrato concretamente sotto quale profilo il funzionamento dell’apparecchiatura fosse compromesso o comunque difforme dai requisiti di installazione, posizionamento ed ubicazione).
NDR: in tal senso Cass. 18354/2018, 5227/18 e 25026/17.
Tribunale di Lecce, sentenza del 27.4.2021, n. 1215
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